Le nuove categorie sottoposte ad obbligo vaccinale

Il Decreto-Legge entrato in vigore in data 27 novembre 2021 sancisce le nuove misure per il contenimento della pandemia.

Rispetto al precedente Decreto-Legge sono state apportate alcune modifiche che riguardano, in maniera particolare, obblighi vaccinali e certificazione verde. Si stabilisce, infatti, come l’adempimento all’obbligo vaccinale comprenda il ciclo vaccinale primario e, a partire dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo secondo modi e tempi previsti dalla circolare del Ministero della Salute.

La vaccinazione è obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (come l’operatore socio-sanitario e l’assistente di studio odontoiatrico) e, come indicato precedentemente, a partire dal 15 dicembre 2021 prevederà anche l’obbligatorietà della dose di richiamo. La vaccinazione risulta essere essenziale per poter esercitare la professione e, coloro che non adempiranno a quest’obbligo, riceveranno una notifica dai rispettivi Ordini professionali. Questi ultimi inviteranno l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla richiesta, la documentazione che attesti:

  1. l’avvenuta vaccinazione, o

  2. l’esenzione a quest’ultima, oppure

  3. una richiesta di vaccinazione da compiersi entro e non oltre i venti giorni dalla ricezione dell’invito.

Una volta eseguita la vaccinazione, il soggetto interessato dovrà trasmettere, entro 3 giorni da quest’ultima, la certificazione attestante l’atto. Coloro che non rispetteranno queste norme saranno sospesi dall’esercizio della professione sanitaria. La sospensione sarà revocata previa comunicazione di completamento del ciclo vaccinale primario o, per coloro che l’hanno già eseguito, di avvenuta ricezione della dose booster entro e non oltre i sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. Il periodo della sospensione prevederà altresì la sospensione della retribuzione, dei compensi o di altri emolumenti.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini Professionali l’adempimento dell’obbligo vaccinale rappresenta un requisito fondamentale ai fini dell’iscrizione (anche in questo caso fino alla scadenza di 6 mesi a far data dal 15/12/2021).

Per coloro che presentano invece valide motivazioni all’omissione o alla procrastinazione della vaccinazione, il datore di lavoro è tenuto ad offrire una differente mansione senza decurtazione della retribuzione.

L’articolo 4-ter sancisce come, a partire dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale si applichi anche alle seguenti categorie:

  • Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”

  • Personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale

  • Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all’interno di istituti penitenziari per adulti o minori.”

Nei casi di mancata vaccinazione (o di mancata presentazione della richiesta di vaccinazione) il soggetto non vaccinato verrà invitato ad adempiere all’obbligo secondo le stesse modalità previste per gli operatori sanitari. Anche per queste categorie, in caso di mancata vaccinazione, si determinerà la sospensione immediata dall’attività lavorativa, seppur senza conseguenze disciplinari e col diritto di mantenere il rapporto di lavoro, con conseguente sospensione della retribuzione. La sospensione potrà essere revocata previa dimostrazione di inizio del ciclo vaccinale o di avvenuta ricezione della terza dose, sempre e comunque entro e non oltre i 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni sopracitate dovranno provvedere alla sostituzione dei soggetti momentaneamente sospesi attribuendo contratti a tempo determinato.

Infine, il presente Decreto-legge dà indicazioni riguardo l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19. Tra queste, si sottolinea che, secondo quanto stabilito, il certificato verde avrà una durata complessiva di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o, in caso di somministrazione di dose booster, a far data da quest’ultima somministrazione.

Per ulteriori informazioni o dettagli sull’impiego della certificazione verde o sulle disposizioni di obbligo vaccinale per le categorie interessate si rimanda al Decreto Legge presente in allegato.


Fonti / Bibliografia

Decreto Legge