Nuove disposizioni per il contenimento dell'epidemia D. L. N. 24/2022

Nella giornata del 24/03 è stato varato il D.L. N.24/2022 che affronta diversi ambiti della gestione e contrasto della pandemia. Il Decreto è entrato il 25/03 in vigore e sarà sottoposto all’attenzione delle Camere per la conversione in legge.


Riguardo l’isolamento, rimane l’obbligo di quarantena per i soggetti positivi.
Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, vi è l’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti, fino al decimo giorno dal contatto e di effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi (autosorveglianza)

Inoltre, fino al 30 aprile 2022, è obbligatorio indossare le mascherine FFP2 per i mezzi di trasporto, gli spettacoli, eventi e competizioni sportive aperte al pubblico. Sono consentite anche le altre tipologie di mascherine nei luoghi al chiuso che non siano abitazioni private.
Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie che non ne consentono l’uso, chi deve comunicare con soggetti disabili e chi sta svolgendo attività sportive

Dal 1°al 30 aprile 2022 i possessori di green pass base (da vaccinazione, guarigione o test) potranno accedere a servizi di ristorazione, concorsi pubblici, eventi e competizioni sportive all’aperto nonché mezzi di trasporto destinati al pubblico.
Niente più green pass, invece, per accedere a servizi alla persona (pubblici uffici, poste, banca, ecc.)

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
Mentre l’Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale è previsto fino al 15 Giugno 2022

Per i soggetti Over 50 non vaccinati, sarà sufficiente il green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro

Per nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie e licei, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti in classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni. Tutti, inoltre, dovranno attenersi alle regole di autosorveglianza

Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento seguiranno l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata

Per tutta la durata dell’anno scolastico corrente
-è obbligatorio indossare mascherine almeno di tipo chirurgico, salvo le eccezioni già citate

- si raccomanda ancora una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- è vietata la frequenza se positivi o se si presentano sintomi tipici del COVID-19.

Proroghe fino al 31 dicembre 2022
- Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia
- Trattenimento in servizio del personale sanitario
- Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori sanitari

Proroghe fino al 30 giugno 2022
- Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a operatori sanitari e veterinari, inclusi soggetti collocati in quiescenza
- Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
- Disposizioni in materia di smart working per i lavoratori del settore privato
- Confermata la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)

Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e dei sistemi sanitari regionali

Infine viene abrogato il sistema a Colori per le regioni.

Fonti / Bibliografia

Covid_19_superamento_fase_emergenziale_DL_24_03_2022_n_24_GU_20220324_070.pdf