COVID-19: aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Saluta ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, tenendo conto del D.Lgs del 24 marzo 2022, n.24, con circolare pubblicata il 30 marzo 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” a seguito della cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022.

Rimane la misura di isolamento per tutte le persone che sono risultate positive a test diagnostico, molecolare o antigenico, per SARS-CoV-2, la cui durata è invariata rispetto a quanto già specificato nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 (allegata).

Inoltre, a tutti e tutte i/le contatti stretti/e di soggetti confermati positivi, è applicato il regime di autosorveglianza con l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP-2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno dal contatto. Durante l’autosorveglianza, è raccomandato di eseguire un test antigenico o molecolare alla prima comparsa di sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2. In caso di risultato negativo, il test diagnostico va ripetuto, se persistono i sintomi, al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Inoltre, gli operatori e operatrici sanitari/e sottoposti/e al regime di autosorveglianza hanno l’obbligo di eseguire un test antigenico o molecolare quotidianamente, fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per approfondimenti in allegato la circolare ministeriale "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19".

Allegati disponibili